CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP

Descrizione corso

Secondo quanto previsto nell’art 34 del D.Lgs. 81/08, Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP, nei casi previsti nell’Allegato II del del D.Lgs. 81/08

ALLEGATO II D. LGS. 81/08: CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)

  1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
  3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
  4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro RSPP che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve svolgere un corso di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in base alla categoria di rischio dell’azienda associata al codice ATECO, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

 

CORSO RSPP – Percorsi formativi associati alle tre categorie di rischio:

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